Diritto Societario

Il matrimonio

Il matrimonio non è solo quello celebrato in Chiesa o al Comune ma esistono altre opzioni.

Si arriva ad un punto della propria vita in cui ci si sente pronti al cambiamento. Si cresce e le nostre necessità e scelte di vita cambiano. Abbiamo sempre più bisogno di autonomia e sentiamo la necessità di lasciare il nido famigliare per crearne uno tutto nostro con la persona amata. Il matrimonio infatti rappresenta una nuova fase della vita, una sorta di rito di passaggio dove alla fine quasi tutti vogliamo passare. Tornando a noi una volta che si prende questa importante decisione passiamo dall’essere fidanzati all’essere nubendi (così la legge definisce chi è in procinto di sposarsi). A questo punto ci troviamo difronte alla prima di tante decisioni. Quale tipo di matrimonio è più indicato? Generalmente la gente pensa che ci siano solo due tipi di matrimonio, l’unione civile e l’unione religiosa. Ovviamente non è così! e visto che stai leggendo questo articolo, prendi carta e penna e annota ciò che sto per condividere con te. Il matrimonio non è solo quello celebrato in chiesa o al comune ma esistono altri tipi di matrimonio. Opzioni diverse generalmente non molto praticate che ora andremo ad analizzare.

il matrimonio concordatario

Il primo per il numero di celebrazioni e più diffuso è sicuramente il matrimonio concordatario. Il matrimonio concordato prende il proprio nome dal Concordato lateranense sottoscritto tra lo stato italiano e lo stato Vaticano, pertanto, viene celebrato in chiesa e una volta trascritto nell’apposito registro ha effetti giuridici oltre che religiosi, atteso che il prete viene riconosciuto come un ufficiale di stato civile.

Se decidiamo di avere un matrimonio concordatario abbiamo bisogno di esibire una serie di documenti:

  • certificati di nascita;
  • certificati di residenza;
  • certificati di cittadinanza;
  • certificati di battesimo;
  • certificati di cresima;
  • certificato di «Stato libero ecclesiastico» che asserisce che non abbiamo contratto matrimonio religioso, in precedenza. Ovviamente sono esonerati da tale certificato i vedovi e le vedove. Tale certificato generalmente viene sostituito con una dichiarazione dinanzi al prete in cui si afferma lo stato di libero ecclesiastico;
  • attestato di partecipazione al corso prematrimoniale obbligatorio;
  • nulla osta ecclesiastico: necessario e rilasciato dalla Curia nel caso in cui il matrimonio sia celebrato in una chiesa differente dalla propria o collocata in un paese differente da quello della propria residenza.  

   Matrimonio concordatario e le pubblicazioni

Le pubblicazioni sono una sorta di comunicazione del comune in cui si informa la cittadinanza del futuro matrimonio in modo che se ci fossero impedimenti alla celebrazione si manifestino prima della data indicata sulle partecipazioni e no in chiesa quando il prete pronuncia la fatidica frase: «Se c’è qualcuno a conoscenza di qualche impedimento per la celebrazione di questo matrimonio, parli ora o taccia per sempre». Decisamente una frase ad effetto!

Le pubblicazioni .

Le pubblicazioni sono di due tipi, le pubblicazioni civili e le pubblicazioni ecclesiastiche. Vediamo nello specifico in cosa si differenziano:

  1. pubblicazioni civili previste dal codice civile, presso la Casa Comunale;
  2. pubblicazioni ecclesiastiche da affisse presso le parrocchie degli sposi.

L’ufficiale civile successivamente rilascia un nulla osta a meno che non ci siano impedimenti, in tal caso può rifiutare le pubblicazioni.

Una volta svolta tutta questa trafila gli sposi possono portare il certificato di avvenuta pubblicazione al parroco che a sua volta rilascia il “consenso religioso “. A questo punto dobbiamo porci una domanda legittima: Il matrimonio concordatario ha sempre effetti civili?

Quando un matrimonio religioso non ha valenza giuridica.

Ci sono casi in cui un matrimonio religioso non produce effetti civili in quanto non può essere trascritto. Ciò si verifica quando:

  1. gli sposi non hanno la maggiore età richiesta dalla legge (16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);
  2. uno degli sposi è incapace per motivi di infermità mentale;
  3. tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili;
  4. sussistono impedimenti derivanti da legami di parentela diretta.

Tra le forme di matrimonio riconosciute dall’ordinamento italiano non dobbiamo di certo dimenticarci del matrimonio religioso o per meglio dire il matrimonio solo religioso.

Il matrimonio solo religioso.

Il matrimonio solo religioso è abbastanza raro ma rientra comunque nei matrimoni riconosciuti in Italia. Scelto da chi non vuole rientrare nello stato civile da coniugato. Tale matrimonio ha esclusivamente effetti per la chiesa cattolica. Il matrimonio solo religioso si svolge come quello concordatario ad esclusione della lettura degli articoli del Codice civile e con solo il rito nuziale.

Il matrimonio civile.

Il matrimonio civile produce effetti unicamente nell’ordinamento giuridico italiano. Esso è un atto pubblico officiato dal sindaco o da un delegato e si celebra presso il comune o altro luogo designato. Dopo che l’ufficiale dello stato civile, una volta svolte le relative indagini accerta la mancanza di impedimenti, procede con le pubblicazioni tramite il sito internet del comune.

Il matrimonio civile si svolge alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile dà lettura di alcuni articoli del Codice civile:

–       143, sui diritti e i doveri reciproci dei coniugi;

–       144, sulle questioni inerenti l’indirizzo della vita familiare e la residenza di famiglia;

–       147, sul dovere di entrambi verso i figli.

Successivamente i nubendi vengono dichiarati marito e moglie e se lo desiderano possono aggiungere la scelta del regime patrimoniale e anche il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Il matrimonio acattolico.

Il matrimonio acattolico viene celebrato da un ministro di fede non cattolica ma riconosciuta dallo stato italiano. Tale matrimonio produce effetti civili tra cui la trascrizione nei registri dello stato civile. Il rito è successivo alle pubblicazioni e l’atto del matrimonio deve essere inviato per la trascrizione nei registri all’ufficiale civile non oltre i 5 giorni.

Il matrimonio di coscienza.

Il matrimonio di coscienza è un matrimonio segreto che deve essere preventivamente autorizzata dal vescovo ed è il prelato ad autorizzare la sua trascrizione nel registro di stato civile. Anche se il matrimonio di coscienza è un matrimonio che si celebra in segreto deve comunque sottostare al Diritto Canonico. Nello specifico chi vuole contrarre il matrimonio di coscienza deve avere:

  • una seria causa di urgenza;
  • bisogna comunque svolgere le indagini sui due richiedenti;
  • che il segreto di tale rito sia custodito dal vescovo, celebrante, sposi e relativi testimoni
  • il segreto può essere sciolto solo dal vescovo in casi particolari;
  • il matrimonio è annotato solo nell’archivio segreto della Curia;
  • solo il Vescovo come precedentemente scritto può legittimare la trascrizione nel registro dello stato civile.

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