Diritto Civile

Divorzio

Quali strade prevede il nostro ordinamento e come scegliere la migliore per la propria situazione

Il divorzio, o meglio lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è lo strumento giuridico attraverso il quale è possibile cessare ogni legame giuridico con l’ex coniuge. Con il quale si è già intrapreso e concluso un processo di separazione coniugale.

L’ordinamento Italiano permette ad ogni cittadino di scegliere principalmente tra tre strade per porre a conclusione il processo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio iniziato con la procedura di separazione, che si distinguono poi tra loro in base alla tipologia di volontà degli ex coniugi.

Divorzio

In comune accordo

Se entrambi gli ex coniugi sono già concordo sugli aspetti che andranno a disciplinare con la procedura, potranno scegliere se eseguire la stessa tramite l’instaurazione di una procedura giuridica presso il Tribunale territorialmente competente per gli stessi, con l’assistenza obbligatorio di uno o più avvocati, oppure affidarsi ad una procedura più snella e meno dispendiosa, ma non per questo meno tutelante per gli stessi, da intraprendere attraverso i competenti uffici della Casa Comunale ove gli ex coniugi hanno la propria residenza, che potrà essere eseguita direttamente dagli stessi coniugi in presenza di determinate condizioni, oppure attraverso la procedura della negoziazione assistita, con il patrocinio di uno o più avvocati.

Divergenza di opinioni

Nel caso in cui questi ultimi non riescano ad addivenire ad un compromesso in merito alle questioni da disciplinare a conclusione del loro ex rapporto di coniugo, dovranno necessariamente affidarsi ad un legale, uno per ogni parte, che dovrà istaurare una procedura giudiziale innanzi il Tribunale territorialmente competente.

Pertanto vediamo più da vicino come si sviluppano e cosa prevedono le tre tipologie di Divorzio sopra enunciate.

Procedura di “Divorzio” giudiziale

Il “Divorzio Giudiziale”, come comunemente definito, si verifica quando lo scioglimento del matrimonio viene richiesto solo da una delle due parti.

In questo vaso di presenta una istanza sotto forma del “Ricorso” presso il Tribunale territorialmente competente.

 Le coppie che approdano in Tribunale non riescono ad arrivare ad accordi riguardanti l’aspetto economico-patrimoniale e alle questioni relative ad eventuali figli.

La procedura di “Divorzio Giudiziale” segue sempre quella relativa alla separazione dei coniugi e, per intraprenderla, bisognerà sempre essere assistiti da due avvocati, tutta la procedura è disciplinata dalla legge dul divorzio n. 898/1970.

L’art. 1 della detta legge prevede che alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenti una conciliazione tra le parti e successivamente emani dei provvedimenti temporanei che disciplinino gli aspetti economici-patrimoniale riguardanti gli ex coniugi e, qualora ci fossero, le regole relative all’affidamento e il mantenimento dei figli, principalmente minori.

Successivamente il presidente nomina un giudice istruttore e la data dell’udienza con lo stesso dando così vita al percorso del “Divorzio Giudiziale”.

Il procedimento a questo punto si suddivide in una fase istruttoria, nella quale vengono acquisiti tutti gli elementi e prove per permettere al giudice di giungere ad una fase decisionale.

Questo è il momento in cui il Tribunale emana una sentenza che permette ai due ex coniugi di ottenere nuovamente lo stato libero per poi procedere successivamente a nuove decisioni sulle condizioni del divorzio.

Procedura di “Divorzio” congiunto o consensuale

Nel momento in cui l’ex coppia trova un accordo sulle condizioni del divorzio ci troviamo difronte al così detto “Divorzio congiunto o consensuale”, dove le due parti presentano una domanda congiunta non divergendo sugli accordi economici e patrimoniali, e di ogni aspetto riguardante la gestione materiale e morale di eventuali figli.

Ovviamente anche in questo caso devono essere già trascorsi tre anni dalla prima comparizione presso il presidente del tribunale in sede di separazione. In questo caso entrambe le parti possono essere assistite anche da un solo legale che darà vita al percorso del divorzio sempre sotto forma di ricorso. L’intero procedimento si manifesta con una sola udienza fissata sempre dal presidente del Tribunale e tenuta in camera di consiglio. A questo punto il tribunale emette una sentenza di scioglimento del vincolo del matrimonio.

Procedura di “Divorzio” presso la Casa Comunale

Lo scioglimento del vincolo del matrimonio può essere raggiunto anche rivolgendosi alla Casa Comunale dove gli ex coniugi sono residenti.

In questo caso bisogna però effettuare una distinzione in base ad alcune circostanze riguardanti gli stessi, infatti esclusivamente in presenza di alcune di queste gli ex coniugi potranno presentare istanza diretta presso i competenti uffici della Casa Comunale, in mancanza dovranno affidarsi al patrocinio di uno o più legali ed attivare una procedura di negoziazione assistita.

La procedura di Negoziazione assistita

Questa procedura è regolata dal d.l. n. 132/2014 e, tramite la stessa, l’avvocato e/o gli avvocati incaricati dagli ex coniugi, procederà a redigere per iscritto gli accordi ai quali sono giunti gli stessi.

Tale testo dovrà essere firmato dalle due parti e le firme autenticate e, successivamente, il legale procederà ad inviare il documento al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio il quale rilascerà alla ex coppia il così detto nulla osta.

In caso ci si trovi alla presenza di figli incapaci o economicamente non autonomi l’accordo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero non oltre i dieci giorni, obbligo che non sussiste in caso di assenza di figli. La procedura termina con la trasmissione di una copia all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto.

La procedura di “Divorzio” in Comune

Il divorzio in Comune si può richiedere solo nei seguenti casi:

  • non vi sono figli minori;
  • non vi sono figli maggiorenni portatori di handicap grave o incapaci;
  • non vi sono figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • l’accordo di separazione non contiene patti di trasferimento patrimoniale come la divisione dei beni mobili e immobili acquistati durante il matrimonio ecc.., ad eccezione dell’assegno di mantenimento che invece può essere corrisposto al coniuge con il reddito più basso.

Per richiedere il divorzio in Comune bisogna presentarsi all’Ufficio di Stato Civile, ovvero presso il Comune dove è stato celebrato il matrimonio o presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. 

L’avvio del procedimento riguardante il divorzio in Comune varia in relazione al Comune stesso. In alcuni Comuni vi è un incontro per analizzare i documenti e valutare se vi sono le condizioni richieste, in altri Comuni si fissa un incontro per avviare direttamente il procedimento del divorzio tramite colloquio telefonico.

In genere la procedura del divorzio in comune si svolge in due incontri:

  • durante il primo incontro, l’Ufficiale di Stato Civile compila l’accordo di divorzio congiunto, raggiunto dai coniugi, e fissa la data del secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;
  • durante il secondo incontro, i coniugi devono ribadire e confermare l’intenzione di divorziare. Il tempo trascorso tra il primo e secondo incontro serve ai coniugi per riflettere sulla loro scelta.

Il divorzio in Comune è legittimo se entrambi i coniugi si presentano al secondo incontro, in caso contrario il l’accordo riguardante il divorzio non ha validità e decade. Se i coniugi vogliono riprovare in futuro, questi ultimi possono richiedere nuovamente il divorzio in Comune, ricominciando dall’inizio una nuova procedura.

Secondo la legge sul divorzio breve, il divorzio in Comune può essere richiesto dopo:

  • sei mesiin caso di separazione consensuale, che può avvenire tramite richiesta in Tribunale, separate dichiarazioni in Comune o negoziazione assistita di un avvocato divorzista per parte;
  • un annoin caso di separazione giudiziale.