Diritto Civile

Doppio cognome

Arriva il doppio cognome il Italia : ecco come funziona

Il tempo cambia tutto e tra il tutto troviamo anche il cognome. Generalmente siamo abituati ad attribuire il cognome del padre al nascituro in modo automatico. Infatti in Italia tranne in casi particolari come il non riconoscimento dei figli è il cognome del padre che per convenzione viene attribuito al bambino. Questo fino al 27 aprile 2022 quando la Corte Costituzionale ha ritenuto che la regola dell’attribuzione automatica del cognome del padre è discriminatoria. Quindi dopo aver considerato illegittime e lesive per la crescita dell’identità del ragazzo, in considerazione del principio di eguaglianza saranno entrambi i genitori in comune accordo a decidere il cognome da attribuire al figlio. La corte ha indicato che la norma precedente andava in contrasto con gli articoli 2,3,117 del primo comma della nostra Costituzione.

La decisione presa dalla corte Costituzionale non sancisce solo una svolta storica ma un grande traguardo per l’uguaglianza tra uomo e donna. L’attribuzione del cognome materno è il risultato di lungo percorso di cambiamento giuridico e sociale già nel 2016 con la sentenza n. 286 del 2016 la Corte sanciva il diritto di attribuire il doppio cognome al figlio.

Doppio cognome-avvocato Antonio-Manzi
Doppio cognome-avvocato Antonio-Manzi

Cosa è davvero cambiato dopo il 27 aprile 2022?

Da questa data in poi i genitori ovviamente in comune accordo potranno scegliere:

  • di associare al nascituro entrambi i cognomi nell’ordine da loro indicato;
  • un solo cognome che potrebbe essere anche quello della madre.

Da cosa nasce la consuetudine del nome del padre?

In Italia dobbiamo l’obbligo del cognome alla Chiesa Cattolica che col concilio di Trento tenutosi nel 1564 sancì l’obbligo di indicare nei registri dei battesimi, obbligatori in ogni parrocchia, oltre il nome del bambino anche il cognome, obbligo poi ripreso anche dal nostro codice civile.

Ovviamente considerando la società fortemente patriarcale era scontato che il cognome da associare al nascituro fosse quello del padre.

Cambiare il cognome paterno con quello materno: quando è possibile

Ora in Italia è possibile non solo decidere di indicare il doppio cognome per il proprio figlio ma anche sostituire il cognome già dichiarato.

Una volta deciso di voler cambiare il cognome del figlio utilizzando il cognome materno al posto di quello paterno bisogna seguire delle piccole indicazioni che si differenziano a seconda dell’età del figlio, infatti le procedure cambiano se il figlio è o non è maggiorenne. In questo articolo daremo un occhio ai passaggi da eseguire per tale cambiamento o nel caso si preferisse dare il doppio cognome.

La procedura per aggiungere o cambiare il cognome paterno con quello materno

Innanzi tutto la richiesta per effettuare questo cambiamento deve essere rivolta al Prefetto della propria provincia di residenza o al prefetto dove è archiviato l’atto di nascita, ovviamente tale richiesta, nel caso di figlio minorenne, deve essere presentata dai genitori o da chi detiene la patria podestà.

La domanda, che deve necessariamente essere firmata da entrambi i genitori con allegata una marca da bollo di 16 euro e una dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve necessariamente contenere i seguenti dati:

  • le generalità;
  • la dichiarazione della cittadinanza italiana;
  • qual è il motivo della richiesta, quindi quale cognome si vuole dare o aggiungere e perché;
  • i recapiti per eventuali comunicazioni.

Il sunto della domanda dovrà essere affisso per 30 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, affinché chiunque possa averne interesse presenti opposizione al Prefetto.

Trascorso il termine prefissato, i richiedenti dovranno presentare alla Prefettura:

  • la copia dell’avviso che attesti che l’affissione sia stata eseguita;
  • la prova che siano state eseguite le eventuali notificazioni.

Il Prefetto, analizzata la regolarità delle affissioni e le opposizioni presentate nei 30 giorni, potrà:

  • accogliere la domanda;
  • respingerla con apposito decreto, che dovrà essere trascritto e annotato presso gli uffici di Stato civile del Comune di residenza.

Nel caso, invece, in cui il figlio che abbia intenzione di cambiare il cognome del padre con quello della madre, fosse maggiorenne, anche in questo caso, la richiesta dovrà essere inoltrata al Prefetto e il padre riceverebbe comunicazione sul cambiamento delle generalità del proprio figlio.

La procedura è identica a quella descritta per i figli minorenni, ma viene eseguita direttamente dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. Considerato che tra i documenti da presentare ci dovrà essere la dichiarazione di assenso di eventuali soggetti cointeressati, il padre dovrebbe comunque essere informato per tempo della volontà del figlio di cambiare cognome.

Tuttavia, trattandosi di un soggetto maggiorenne la dichiarazione di assenso da parte del padre non è obbligatoria: in questo caso basterebbe quella della madre, a maggior ragione per il fatto che il figlio ha intenzione di prendere il suo cognome.

Aggiungere il cognome materno a quello paterno

Il cognome viene assegnato quando il nuovo nato viene iscritto al registro comunale dello Stato civile tramite la dichiarazione di nascita: quando una coppia è sposata viene assegnato in automatico il cognome del padre, ma è possibile aggiungere anche il cognome della madre.

In questo caso il figlio avrebbe un doppio cognome e quello materno sarebbe aggiunto dopo quello paterno su assenso di entrambi i genitori: a confermarlo è stata la sentenza n. 286 del 2016 della Corte Costituzionale.

Tale volontà deve essere espressa durante la dichiarazione di nascita: l’ufficio anagrafe non potrà fare alcuna opposizione alla richiesta di registrare i propri figli con il doppio cognome.

Il doppio cognome non potrà, invece, essere aggiunto in seguito alla dichiarazione di nascita a meno che non sia il figlio maggiorenne a farne richiesta, rivolgendosi direttamente alla Prefettura.

Tra le motivazioni valide da presentare alla Prefettura per ottenere il cambio cognome, ci sono:

  • ragioni affettive, per le quali si vuole avere anche il cognome della madre;
  • i casi in cui il cognome del padre sia ridicolo o in qualche modo vergognoso.